CIRCOLARE INFORMATIVA N°02/2023 del 24/01/2023
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Anni 2023-2025
Finalità e Oggetto
Con la legge finanziaria n. 234 del 30/12/2021 la disciplina del credito d’imposta per acquisto beni strumentali è stata estesa fino al 2025, in un’ottica di perseguimento dell’innovazione e di attuazione in concreto di quanto previsto dal Piano Nazionale “Industria 4.0”.
Ambito Territoriale
Intero territorio Nazionale.
Settore di Attività
Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano dalla dimensione nonché dal regime contabile adottato.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese che investono in beni strumentali nuovi (acquistati anche in leasing) destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito di imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Natura ed Entità del contributo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello f24) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni industria 4.0.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi nei limiti del raggiungimento del costo sostenuto e non concorre alla formazione del reddito.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute, per fini statistici, ad effettuare una comunicazione (a consuntivo) al Ministero dello sviluppo economico. La mancata comunicazione non pregiudica l’accesso al contributo.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge. Apposita dicitura deve essere apposta su:
- Ordini o Contratti
- Documenti di trasporto (Risposta Agenzia delle Entrate n. 270/2022 del 18/05/2022)
- Fatture
- Pagamenti
- Estratti Conto
Per gli investimenti in beni materiali industria 4.0 (Allegato A) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per il 2023-2024-2025
- investimenti fino a 10 milioni di euro
- 10% per il 2023-2024-2025
- investimenti fino a 20 milioni di euro
- 5 % per il 2023-2024-2025
Per gli investimenti in beni immateriali industria 4.0 (Allegato B) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- investimenti fino a 1 milione di euro
- 20% per il 2023
- 15% per il 2024
- 10% per il 2025
Per gli investimenti 4.0 le imprese devono produrre una perizia asseverata.
Per gli investimenti di importo inferiore a 300.000 Euro è sufficiente un’autodichiarazione del Legale Rappresentante dell’impresa.
Scadenza
Investimenti effettuati dal 2023 al 2025, ovvero entro il 30/06/2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
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