CIRCOLARE INFORMATIVA n° 03 del 25/01/2023
Nuova Sabatini
Nuova disciplina in vigore dal 01/01/2023
Aggiornata con la Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823
Finalità e Oggetto
La finalità della legge Sabatini è quella di sviluppare l’economia attraverso l’incentivazione degli investimenti in impianti e macchinari di produzione. Con la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura.
Ambito Territoriale
Intero territorio nazionale.
Settore di Attività (se ci sono settori esclusi)
Sono ammessi tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccetto:
- Attività carboniera;
- Attività finanziarie e assicurative (sezione k della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- Fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- Attività connesse all’esportazione e per interventi subordinati a impiego preferenziale di prodotti interni rispetto alle importazioni.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle Imprese, con sede operativa in Italia e che in quella sede intendono localizzare l’investimento.
Progetti ammissibili
Sono ammessi progetti che prevedono uno dei seguenti interventi:
- Installazione di un nuovo stabilimento;
- Ampliamento di uno stabilimento esistente;
- Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- Acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
- Il progetto non deve avere inizio prima dell’invio della domanda Sabatini. Per “inizio” si intende qualsiasi impegno giuridicamente vincolante (firma di contratti, conferme d’ordine, emissione di fatture, pagamenti anche se di anticipi, ecc).
- Il progetto deve essere concluso entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
- Investimento minimo: 20 mila Euro;
- Investimento massimo: 4 milioni di Euro (il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non deve superare i 4 milioni di euro)
Spese ammissibili
Il finanziamento deve coprire l’investimento in beni materiali, immateriali o green, che abbiano i seguenti requisiti:
- Sono nuovi di fabbrica;
- Sono strumentali all’attività di impresa;
- Rientrano in una delle due categorie che seguono:
-
- Spese per investimenti in beni strumentali, quali quelli descritti nell’art. 2424 cod. civ. (Voci B I 3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno; B I 4 Concessioni, licenze marchi e diritti Simili; B.II.2: Macchinari e impianti, B.II.3: Attrezzature e altri beni strumentali di impresa, B.II.4: Altri Beni);
- Spese per investimenti 4.0: Spese riconducibili esclusivamente alle tipologie di beni elencati negli Allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n.232
- Spese per investimenti green (Spese riconducibili esclusivamente a programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità di processo e/o di prodotto per le quali sussistono le idonee certificazioni ambientali di processo e/o di prodotto o le idonee autodichiarazioni ambientali rilasciate dai produttori, importatori o distributori del bene di cui all’allegato 6/C della Circ. 6 dicembre 2022)
Natura ed Entità del contributo (tipologia, massimale)
Contributo in conto impianti a fronte di finanziamenti, bancari o in leasing.
Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti e deve avere valore tra i 20.000 Euro e i 4 Mln di Euro (il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non deve superare i 4 milioni di euro).
Il contributo corrisponde agli interessi maturati su un finanziamento così composto:
- Durata massima: 5 anni;
- Importo del finanziamento = Valore dell’investimento;
- Contributo:
- 2,75% per investimenti ordinari (circa il 7,5% del valore dell’investimento)
- 3,575% per investimenti 4.0 (circa il 10% del valore dell’investimento)
- 3,575 per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).
Il calcolo viene eseguito su un piano virtuale del finanziamento a 5 anni.
In via del tutto convenzionale, per avere una stima, si può dire che il contributo a fondo perduto corrisponde a circa il 10% dell’investimento su un finanziamento della durata di 5 anni.
La legge di bilancio 2021 aveva introdotto un’importante novità: indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, per le domande presentate dal 1° Gennaio 2021, l’erogazione avveniva in un’unica soluzione. Con la circolare del 17 marzo 2022, n.696 questa possibilità è valida solo per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000,00 Euro e fino al limite delle risorse disponibili. Per le altre, la circolare recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino dell’erogazione in sei quote annuali del contributo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013.
Cumulabilità
Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”. Fanno eccezione le imprese agricole per le quali le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti “de minimis”; per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti “de minimis” che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione.
Scadenza
E’ possibile inviare le domande fino a esaurimento delle risorse disponibili.
La procedura è interamente online, raggiungibile al sito https://benistrumentali.dgiai.gov.it/
E’ necessario dotarsi di credenziali SPID.
La presente informativa riporta necessariamente una sintesi delle circolari, dei decreti ministeriali e dei rispettivi bandi. Le informazioni esposte possono, pertanto, non essere esaustive.
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