CIRCOLARE INFORMATIVA n° 08 del 22/06/2023
Titolare effettivo da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023
Finalità e Oggetto
Con le istruzioni per la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023
L’Agenzia delle entrate ha introdotto l’obbligo di indicare i dati identificativi dei titolari effettivi delle entità destinatarie:
- Del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali:
- Del credito d’imposta relativo alee attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- E del credito d’imposta per la formazione 4.0.
L’articolo 22 comma2 lett. D) punto iiii) del Regolamento dispone che, ai fini di controllo e di fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi, in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza, ogni Stato membro è chiamato a raccogliere una serie di dati, adeguatamente accessibili, riguardanti:
“il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio” (cd. Quarta Direttiva Antiriciclaggio).
Per la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 è previsto che i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno indicare negli appositi campi del rigo RU150 i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi.
Per ogni persona fisica che riveste la qualifica di titolare effettivo, dovranno essere indicati:
- I periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali il beneficiario ha usufruito del credito;
- Per i soggetti residenti, il codice fiscale e per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati identificativi quali nome, cognome, data di nascita e codice dello Stato estero di nascita;
- Il domicilio anagrafico del territorio dello Stato, se diverso dalla residenza anagrafica;
- I dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero , quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero.
L’obbligo di indicazione del titolare effettivo riguarda solo alcuni crediti d’imposta, ossia:
- Credito d’imposta per le attività di formazione, di cui all’art. 1, c. 46, L.205/2017 (Formazione 4.0 – codice credito F7).
- Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative ex art.1, commi da 198 a 206, L. 160/2019 (Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022- codice credito L1);
- Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020 (Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2022- codici credito L3- 2L- 3L).
Regole di individuazione del titolare effettivo
Per l’individuazione del titolare effettivo, il regolamento unionale rimanda espressamente alle regole previste dalla normativa antiriciclaggio.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo.
Nel caso in cui il beneficiario del credito d’imposta sia una società di capitali, secondo le previsioni dell’articolo 20 del decreto antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che detiene la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale della società.
Nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risulti non facile e non univoca, il titolare effettivo coinciderà con le persone fisiche che cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società, in ragione:
- Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- Del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- Dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante (controllo di natura contrattuale).
Se ancora l’utilizzo degli indicatori per la verifica della proprietà o del controllo non dovessero consentire l’individuazione del titolare effettivo, quest’ultimo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale.
La presente informativa riporta necessariamente una sintesi delle circolari, dei decreti ministeriali e dei rispettivi bandi. Le informazioni esposte possono, pertanto, non essere esaustive.
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